lunedì 14 giugno 2010

Scanuppia la salita più dura ma chiusa alle bici!



Si è una cosa incredibile da credere, la salita di Scanuppia, che si trova nel comune di Besenello, meta ambiziosa per molti ciclisti in quanto presenta pendenze altissime per 7 chilometri di fila è chiusa al traffico delle biciclette dal gennaio 2009 per pressioni di alcuni residenti che non sopportavano il salire e scendere delle biciclette mentre percorrono la strada con i loro 4x4, le motivazioni ufficiali parlano di pericolosità della strada ma non è una giustificazione plausibile visto che anche in auto o in moto è pericolosa...forse pure di più.

Il mese scorso si sono tenute le elezioni per il cambio della giunta e spero che il nuovo sindaco, Cristian Comperini, rimuova quest'incredibile divieto, in alto trovate un video della manifestazione che è stata organizzata per sopperire a questo scandalo ma si tiene solo una volta all'anno, unica occasione per percorrerla in bicicletta (ma spendendo soldi per certificato medico ed iscrizione...). Qui sotto l'altimetria:


E' incredibile non sfruttare questa bellissima salita a scopo turistico, andrebbe valorizzata con tanto di altimetria sul manto stradale, distanza percorsa, rilevamento cronometrico ecc.ecc come hanno fatto in altre salite famose (vedi muro di Sormano) le quali a volte sono anche chiuse al traffico motorizzato!

Vietarne il transito ai ciclisti è la cosa più assurda che si possa fare con una salita del genere!

Ecco l'ottimo esempio della salita del Muro di Sormano, se mai al nuovo sindaco venisse in mente di valorizzare quest'incredibile risorsa del suo comune:








Vi terrò informati su eventuali aggiornamenti al riguardo...



Riporto qui sotto l'ordinanza che ne ha vietato l'accesso ai velocipedi:

COMUNE DI BESENELLO
ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE
ORDINANZA N. 35

OGGETTO: Strada “Monte Scanuppia” – disciplina della circolazione stradale. Divieto di transito ai velocipedi.

IL SINDACO

RISCONTRATA la necessità di regolamentare la circolazione veicolare sulla strada comunale che collega l’abitato di Besenello dal ponte del Rio Secco fino al confine della riserva demaniale Monte Scanuppia.
RILEVATO infatti che la predetta strada presenta particolari caratteristiche del tracciato stradale caratterizzata da una accentuata pendenza (45%), da una carreggiata di larghezza assai ridotta, da un fondo in cemento, dalla tortuosità del percorso, nonché dalla pressoché totale assenza di banchine e dalla carenza di protezioni laterali verso le scarpate e che il tutto comporta un certo margine di
rischio per i veicoli che vi transitano;
RITENUTO per quanto sopra dover provvedere alla limitazione del transito veicolare, sia nel numero che nel tipo dei veicoli/velocipidi, nella tutela dell’interesse pubblico e della sicurezza della circolazione stradale ed incolumità degli interessati;
RITENUTO inoltre di vietare il transito a tutti i veicoli/velocipidi in caso di neve, ghiaccio e fondo stradale sdrucciolevole.
VISTI gli artt. 6, comma 4, lett. b), e l'art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, che attribuiscono ai Comuni, la potestà di stabilire con ordinanza sindacale, rispettivamente fuori dei centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade non comunali sentito l'ente proprietario, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
TENUTO CONTO degli interessi delle categorie di utenti potenzialmente destinatari delle prospettate limitazioni alla circolazione stradale, e in particolare di coloro i quali hanno la necessità di accedere o recedere con veicoli nelle o dalle proprietà laterali;
STABILITO, pertanto, alla luce degli interessi pubblici primari assegnati alla cura di questa Amministrazione comunale nella specifica materia, nonché degli interessi comprimari o secondari, pubblici o privati, emersi nel corso dell'istruttoria, che l’interesse pubblico primario concreto da perseguire, con il minor sacrificio possibile di tutte le altre posizioni che con esso vengano in qualche modo ad interferire, va individuato nell'aumentare la sicurezza della circolazione stradale
vietando il transito dei velocipedi sulla strada “Monte Scanuppia”

VISTA la L.R. 4 gennaio 1993, n.1 e s.m.;
ORDINA
L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO (Art. 117 Fig. II 55 Reg. C.d.S.) a tutti i velocipedi sulla strada del “Monte Scanuppia” dal versante sud-sud/est dal ponte sul torrente Rio Secco fino al confine della riserva demaniale Monte Scanuppia.
L’Amministrazione Comunale si riserva di precludere il transito mediante una sbarra metallica posta nel primo tratto stradale, qualora vengano ravvisate particolari condizioni di pericolo per il transito.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali ed entrerà in vigore con l’installazione degli stessi;
L’Ufficio Tecnico Comunale è invitato a provvedere al collocamento della necessaria segnaletica stradale verticale, in conformità al Nuovo codice della strada e al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, mantenendola in perfetta efficienza.
Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.
L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D.leg. n. 285 del 30.04.1992 e D.P.R. n.495 del 16.12.1992 e.c.m.;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell’art. 4 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Trento, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui
ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Inoltre, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 3 aprile 1992, n.285, e dell’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, contro le ordinanze che dispongono la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici, entro il termine di giorni 60, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.
La polizia municipale e gli altri organi di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m., in particolare il Personale del Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva Alta Vallagarina, sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.
La presente ordinanza, redatta in quattro esemplari, di cui uno inserito nella raccolta generale delle ordinanze, sarà pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune di Besenello.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.-
A norma dell’art.8 della L.n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale;
Besenello, 30 ottobre 2008
Prot. n. 5370 IL SINDACO
Manfrini Carmen

1 commento:

George Bucci ha detto...

roba da matti, ma come no alle bici e si ai trattori

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